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Cancellazione della società e responsabilità dei soci per i debiti non estinti (continua...)

Immagine del redattore: Paolo VitielloPaolo Vitiello

Nell'ottobre 2020 riferivo in questo blog di un'ordinanza della Suprema Corte (ord. 20128/2020) secondo la quale la cancellazione della società dal registro imprese comportava l'estinzione definitiva della stessa e determinava un fenomeno "di tipo" successorio, in virtù del quale l'obbligazione non si estingueva ma si trasferiva ai soci. Ciò premesso i medesimi erano tuttavia chiamati a risponderne entro i limiti fissati dall'art. 2495, 2° comma, c.c. ovvero nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione in caso di società di capitali ovvero illimitatamente nel caso di società di persone.

Data per certa la successione dalla giurisprudenza della Suprema Corte (tanto da costituire secondo alcuni oramai diritto vivente), si trattava di capire a chi competesse provare la percezione di danaro l'assegnazione di altri beni in sede di liquidazione avendo la Corte posto il relativo onere probatorio alternativamente a carico dell'Agenzia e dei soci della società estinta.

A dirimere il contrasto è giunta la recentissima pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 12 febbraio 2025 n. 3625) la quale ha fissato i seguenti principi:

a) La cancellazione della società ha effetto costitutivo immediato ma non comporta l’estinzione delle obbligazioni sociali; - gli ex soci rispondono quali successori, seppure intra vires ex 2495 co. 2 cod.civ. (ovvero illimitatamente, a seconda del regime di responsabilità attivo in pendenza del rapporto sociale);

b) sul piano processuale, la cancellazione emersa in corso di giudizio non comporta la chiusura anticipata del processo per cessazione della materia del contendere e la necessità di un nuovo giudizio nei confronti del socio, bensì una causa di interruzione del processo, trovando applicazione nel caso specifico l'art. 110 c.p.c. Il relativo giudizio riassunto od i successivi gradi dello stesso non potranno tuttavia avere per oggetto l'accertamento del fenomeno "successorio" in capo al socio.

c) nel caso l'Ente impositore intenda procedere nei confronti del socio dovrà emettere autonomo atto impositivo contenente la contestazione della responsabilità in questione, fermo restando che l’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo tale interesse radicarsi in altre evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quanto non ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovvero l’escussione di garanzie.

In sostanza l'onere probatorio rimane in capo all'Agenzia delle Entrate la quale tuttavia potrà fondare l'atto di accertamento su qualsiasi elemento che accerti un beneficio acquisito dal socio a seguito della liquidazione della società.

Si onera quindi l'Agenzia della prova ma si amplia la categoria dei beni la cui "riscossione" in sede di liquidazione fa scattare la responsabilità del socio.







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